D.M. 02/09/2021– Allegato III (pubblicato il 4 ottobre 2021)
Il nuovo decreto, meglio conosciuto come Decreto GSA, che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro, entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 04 ottobre 2022.
Vediamo assieme le novità
Cambia la frequenza dell’aggiornamento
Una prima grande novità riguarda la cadenza dell’attività di aggiornamento degli addetti antincendio che è quinquennale e non più triennale.
Se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, quindi entro il 04/10/2023.
Cambia la denominazioni dei corsi
Le denominazioni dei corsi di formazione per addetti antincendio cambieranno.
- L’attività ad alto rischio diventa Attività di livello 3: attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata.
Durata corso completo 16 ore : Teoria 12 ore, Pratica 4 ore
Durata corso aggiornamento 8 ore: Teoria 5 ore, Pratica 3 ore
- L’attività a medio rischio diventa Attività di livello 2: attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata.
Durata corso completo 8 ore : Teoria 5 ore, Pratica 3 ore
Durata corso aggiornamento 5 ore: Teoria 2 ore, Pratica 3 ore
- L’attività a basso rischio diventa Attività di livello 1: presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa.
Durata corso completo 4 ore : Teoria 2 ore, Pratica 2 ore
Durata corso aggiornamento 2 ore: Pratica 2 ore
Nuove metodologie didattiche
- Sarà possibile, per la sola parte teorica oltre alla formazione in presenza, la formazione a distanza.
- Resta vietata la formazione in e-learning.
- Per tutti i livelli di attività è prevista una parte pratica da svolgere in presenza.
- I formatori dovranno possedere specifici requisiti a seconda se si occuperanno della sola parte teorica della sola parte pratica o di entrambi
Noi siamo già abilitati
I formatori Studio Elvezia sono già abilitati ad eseguire sia la parte teorica che pratica secondo i punti richiesti dal nuovo decreto.
Clicca qui e consulta il calendario dei nostri corsi antincendio.